PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Esame di Stato).

      1. A conclusione del quinquennio di studi svolti in qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore è previsto lo svolgimento, in unica sessione, di un esame di Stato.
      2. Il diploma rilasciato con il superamento dell'esame dà diritto all'accesso all'università e agli istituti di istruzione universitaria.
      3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, paritari e legalmente riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.

Art. 2.
(Finalità).

      1. L'esame di Stato ha come fine la verifica del grado di preparazione raggiunto dai candidati rispetto agli obiettivi didattici e formativi propri degli indirizzi di studio seguiti e, altresì, la verifica della personalità complessiva di ciascuno dei candidati rispetto alle ulteriori scelte che gli stessi intendano compiere.

Art. 3.
(Requisiti di ammissione).

      1. Possono chiedere di sostenere gli esami di Stato:

          a) gli alunni degli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio finale;

          b) coloro per i quali è stata prevista l'abbreviazione di un anno del corso di

 

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studi di scuola secondaria superiore per merito scolastico o per l'assolvimento dell'obbligo di leva;

          c) coloro che nello stesso anno scolastico abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi;

          d) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove di esame e abbiano assolto all'obbligo di istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi della Unione europea.

      2. Non è consentita l'ammissione all'esame di Stato per i candidati già in possesso di altra maturità o abilitazione.

Art. 4.
(Condizioni di ammissione).

      1. L'ammissione dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con il giudizio positivo o negativo di ammissione. Il giudizio riassume il livello e il carattere della preparazione del candidato e di lui mette in luce l'impegno e le attitudini.
      2. Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di cinquanta giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati esterni.
      3. A tutti gli alunni, ammessi e non ammessi, viene comunicata in via riservata la motivazione della delibera del consiglio di classe.
      4. L'ammissione dei candidati esterni di cui all'articolo 3, inclusi quelli che beneficiano della abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare,

 

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intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta.
      5. La prova preliminare di cui al comma 4, consistente in un colloquio, verte su tutte le materie previste dal piano di studi.
      6. La prova preliminare si svolge, la settimana precedente l'inizio degli esami di Stato, nella scuola statale, paritaria o pareggiata alla quale il candidato è stato assegnato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale.
      7. La commissione esaminatrice per la prova preliminare è costituita da cinque docenti e dal dirigente scolastico dell'istituto a cui il candidato è stato assegnato.

Art. 5.
(Determinazione delle sedi di esame).

      1. Possono essere sede di esame gli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.
      2. I candidati che non appartengano agli istituti di cui al comma 1 sostengono le prove preliminari e le prove d'esame in un istituto statale paritario o avente sede, ove possibile, nella provincia di residenza. L'istituto è indicato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale secondo criteri e modalità che tengano conto della equilibrata distribuzione dei candidati.
      3. Ad ogni commissione di esame è assegnato un numero di candidati che non può essere superiore a cinquanta unità.
      4. Non possono essere esaminati più di cinque candidati al giorno.

Art. 6.
(Valutazione del curriculum scolastico).

      1. La commissione di esame, prima dell'inizio delle prove, esamina la documentazione relativa alla carriera scolastica di ciascun candidato e procede alla sua valutazione complessiva mediante l'attribuzione di un punteggio in centesimi. Detta valutazione si basa, per gli alunni

 

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che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto riguardato con riferimento ai progressi compiuti nell'arco dell'intero corso, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nella partecipazione alla vita e alle iniziative della scuola; per i candidati ammessi agli esami in base a prove preliminari, la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale emergenti dalla documentazione prodotta.
      2. Per la valutazione del curriculum scolastico la commissione di esame ha a disposizione trenta punti.

Art. 7.
(Prove di esame).

      1. L'esame di Stato consta di tre prove scritte e di un colloquio.
      2. La prima prova scritta è di italiano e deve tendere ad accertare le capacità espressive logico-linguistiche, artistiche e culturali del candidato.
      3. La seconda e la terza prova scritta vertono su materie caratterizzanti ciascun corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente preveda verifiche scritte. La terza prova può anche avere carattere grafico o scritto-grafico o tecnico-pratico.
      4. I testi relativi alle tre prove scritte sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione. Le materie oggetto della seconda e terza prova scritta sono individuate dal medesimo Ministero nell'ultima settimana del mese di maggio.
      5. Il colloquio si svolge sui contenuti di tutte le discipline dell'ultimo anno di corso e su questioni e temi che siano stati approfonditi anche attraverso ricerche ed esperienze compiute sotto la guida dei docenti del consiglio di classe.
      6. È assicurata la possibilità del candidato di approfondire gli argomenti che hanno formato oggetto delle prove scritte.
      7. Per l'educazione fisica, la prova è limitata alla discussione dei soli profili teorici di tale insegnamento.

 

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      8. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i corsi di studio per i quali la terza prova scritta sia grafica, scritto-grafica o tecnico-pratica.
      9. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua.
      10. I candidati che, per gravi motivi di salute o di famiglia, si trovino nell'impossibilità di partecipare allo svolgimento di una sola prova scritta possono sostenere la prova suppletiva secondo le modalità sta bilite dal Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 8.
(Valutazione delle prove di esame).

      1. La commissione di esame provvede collegialmente alla revisione degli elaborati relativi alla prima prova scritta.
      2. La commissione di esame si divide in due sottocommissioni, per aree specifiche, al fine di provvedere alla revisione degli elaborati della seconda e della terza prova scritta ed esprime la valutazione definitiva sulla base delle proposte avanzate dai docenti della sottocommissione competente nella materia. Ciascuna sottocommissione non può essere inferiore a tre componenti.
      3. Per la valutazione complessiva delle tre prove scritte la commissione di esame dispone di quaranta punti.
      4. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione, che ne valuta collegialmente i risultati.
      5. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di trenta punti.

Art. 9.
(Valutazione finale).

      1. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo,

 

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espresso in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti per il curriculum scolastico, per le prove scritte e per il colloquio d'esame.
      2. Superano l'esame di Stato i candidati che abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a sessanta centesimi.
      3. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico massimo e risultati di eccezionale rilievo nelle prove d'esame, la commissione stessa può deliberare, all'unanimità, che al voto massimo venga aggiunta la lode.

Art. 10.
(Commissione di esame).

      1. La commissione di esame è costituita da un presidente, da commissari esterni per due terzi delle discipline di esame e da commissari interni per le restanti discipline.
      2. Il presidente ed i commissari esterni sono tratti da appositi albi nazionali, istituiti da coloro che, avendone i requisiti, ne fanno parte.
      3. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

          a) dirigenti scolastici di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

          b) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore con almeno sette anni di effettivo servizio, titolari di un insegnamento compreso tra le discipline su cui verte l'esame.

      4. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe degli istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa.
      5. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra.
      6. La rotazione, riferita alle discipline di insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, ha luogo secondo criteri

 

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stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1.
      7. Qualora le discipline di insegnamento o gruppi di discipline siano in numero dispari, il numero dei docenti è aumentato di una unità.
      8. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione di esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.

Art. 11.
(Compensi per la commissione di esame).

      1. Per la partecipazione dei presidenti, dei membri esterni e di quelli interni, è attribuito un compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella di esame.

Art. 12.
(Esami per candidati portatori di handicap).

      1. Gli alunni portatori di handicap, che hanno seguìto programmi semplificati e differenziati negli anni precedenti e sono stati ammessi all'ultimo anno di corso senza attribuzione di voti, sono ammessi all'esame di Stato sulla base di un giudizio del consiglio di classe, volto a valutare se l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici previsti dai programmi generali di insegnamento.
      2. I candidati esterni portatori di handicap, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, sono tenuti a presentare all'istituto, presso il quale devono sostenere

 

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l'esame di Stato, il piano di studi seguito, che è valutato in sede di prove preliminari.
      3. Gli esami di Stato sono sostenuti secondo il piano di studi presentato.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2, stabilisce, per gli alunni portatori di handicap, prove equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi per la loro effettuazione, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'handicap.
      5. Ai fini di cui al presente articolo, la commissione di esame è integrata con la partecipazione, quale membro aggregato, del docente per le attività di sostegno, ove nominato.

Art. 13.
(Regolamento).

      1. Con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per l'esecuzione delle disposizioni recate dalla presente legge e per gli adattamenti richiesti dalle sperimentazioni attuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
      2. Il Ministro della pubblica istruzione, determina annualmente, con propria ordinanza, i tempi e le modalità organizzative dell'esame di Stato.

Art. 14.
(Norma finale).

      1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della sua entrata in vigore.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 detta anche le disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici.